La formazione d’ingresso (16 ore in due giornate a tempo pieno) è collocata prima dell’inizio del rapporto di lavoro e pertanto non grava né economicamente, né organizzativamente sull’impresa.
• Impartisce un “minimo etico” di formazione al “sapersi muovere in cantiere in modo razionale e sicuro” a tutti i nuovi ingressi prima del primo minuto di lavoro. L’impresa così è in grado di dimostrare in modo inequivocabile che ha assolto all’obbligo della formazione d’ingresso prevista di legge e alla norma contrattuale.
• Prevede una formazione che è prima di tutto “formazione professionale”, ovvero formazione finalizzata a mettere in grado il nuovo lavoratore di svolgere in modo professionalmente produttivo e corretto (e di conseguenza sicuro) le mansioni che normalmente vengono assegnate ad un nuovo entrato e che costituiscono l’abc del mestiere.
Aspetto particolarmente interessante nel caso di lavoratori stranieri.
• Permette di dimostrare l’adempimento degli obblighi di legge (art. 37, c. 1) e contrattuali /artt. 87 e 110) per quanto attiene l’obbligo della formazione d’ingresso alla sicurezza.
Dal 2009 ad oggi, oltre 35.000 imprese e quasi 50.000 nuovi lavoratori hanno utilizzato l’innovazione contrattuale delle 16OREprima