1. Chi è obbligato a fare le 16 ore?

Il paragrafo che segue riporta il testo dei “Chiarimenti tra le parti sociali” sottoscritto in data 29.10.2008

Primo accesso
Per lavoratore che acceda per la prima volta nel settore, deve intendersi quel lavoratore italiano che non possa provare con apposita documentazione di avere già avuto una pregressa esperienza di lavoro presso un cantiere edile.
Nel caso di lavoratore straniero, dovrà frequentare le 16 ore, colui che non possa dimostrare di avere già lavorato in Italia, in un cantiere edile , anche nel caso in cui abbia prestato la  propria attività nel settore nel proprio Paese d’origine. Al contrario non dovrà effettuare le 16 ore, il lavoratore straniero che abbia frequentato corsi di formazione presso il proprio Paese d’origine, nel quadro delle convenzioni con gli enti bilaterali italiani.

Le “16 ore” sono un’innovazione contrattuale che prevede una procedura al cui interno c’è anche un corso. Tale procedura è esplicitamente rivolta a tutti i nuovi lavoratori che, dopo il 1° gennaio 2009, entrano nel settore dell’edilizia (e a cui pertanto viene applicato uno dei quattro CCNL del comparto edile) senza alcuna pregressa esperienza di lavoro regolare in cantiere edile.

Tale “pregressa esperienza” va provata con “apposita documentazione”, documentazione di vario tipo utile a dimostrare in modo oggettivo l’esperienza di lavoro in cantiere che l’impresa, nel suo interesse richiederà al lavoratore di produrre.

Alcune domande frequenti sul tema.

  • Verrà assunto per lavorare in cantiere edile come idraulico, o come lattoniere. Verrà assunto con contratto metalmeccanico, ma lavora in cantiere edile. È obbligato alle 16 ore? Risposta: No, in quanto la norma riguarda solo i CCNL del comparto Edile.
  • Verrà assunto con CCNL Edile come autista, o come magazziniere. È obbligato alle 16 ore? Risposta: Si, in quanto la norma riguarda i titolari di un CCNL del comparto edile, indipendentemente dalla mansione.
  • Neodiplomato geometra, verrà assunto con CCNL Edile come impiegato tecnico di cantiere, assistente al capocantiere. Resterà tutto il tempo in cantiere. È obbligato alle 16 ore? Risposta:  No, in quanto la norma dei CCNL Edili riguarda solo gli operai e non gli impiegati. L’impresa può comunque compiere una valutazione sostanziale e iscriverlo al corso 16 ore.
  • Ha già lavorato in cantiere come artigiano edile e può dimostrarlo con apposita documentazione. Ora sta per essere assunto come dipendente. È obbligato alle 16 ore? Risposta:  No, in quanto può dimostrare una “pregressa esperienza di lavoro presso un cantiere edile”.
  • L’impresa ha appena assunto un operaio con i requisiti per la frequenza al corso 16 ore, ma non ha attuato la procedura (comunicazione a Cassa Edile tre giorni prima e corso di 16 ore prima dell’assunzione). Cosa può fare ora? Risposta: inviarlo in formazione, iscrivendolo prima possibile al corso 16 ore. Ovviamente non potrà richiedere alcun rimborso per il costo del lavoro delle due giornate.
  • Un ragazzo che dopo la scuola dell’obbligo ha frequentato il triennio per la Qualifica professionale presso una scuola Edile deve frequentare le 16 ore prima dell’assunzione? Risposta: No, se la Scuola Edile è in grado di certificare che all’interno del corso svolto erano presenti tutti i contenuti di cui all’Agenda Formativa delle 16 ore.
  • Un ragazzo che ha già avuto esperienza di cantiere come tirocinante o stagista (pertanto non assunto) deve frequentare le 16 ore? Risposta: Si.

In ogni caso va comunque chiarito che:

–       Nel caso il lavoratore dimostri che ha già una “pregressa esperienza di lavoro in cantiere” l’impresa non è assoggettata all’applicazione della procedura e del corso delle 16 ore prima, ma ciò non significa in nessun modo che sia esentata dagli obblighi di formazione alla sicurezza previsti dall’art. 37 del D.lgs 1/08. Dovrà comunque assolvere tali obblighi, ma in modo diverso rispetto alla frequenza al corso delle 16 ore, rivolgendosi alla locale Scuola Edile e utilizzando altre modalità (ad esempio, corso di 8 ore). Si veda a questo proposito il successivo p. 4.

–       L’impresa ha comunque facoltà di far frequentare il corso di 16 ore anche a lavoratori che non sarebbero strettamente obbligati in base alla normativa contrattale. Ciò in base a considerazioni sostanziali (esempio: assunzione avvenuta poco prima del 1° gennaio 2009, precedente esperienza in edilizia lontana nel tempo, o altro a suo giudizio)

 

2. Gli apprendisti devono frequentare le 16 ore? E quando?

Il paragrafo che segue riporta il testo dei “Chiarimenti tra le parti sociali” sottoscritto in data 29.10.2008

Apprendistato
Nel rapporto tra  la formazione di cui all’istituto dell’apprendistato e la previsione in esame, le parti sociali convengono che le 16 ore devono essere ricomprese nelle 24 ore di formazione di cui all’art.92 del Ccnl di settore, purchè effettuate presso la Scuola edile.
In tale ipotesi, le 16 ore di formazione potranno essere espletate nell’avvio della fase lavorativa dell’apprendista, escludendo  in tal caso il rimborso della scuola all’impresa di cui all’all. 21, previsto qualora la formazione avvenga nei trenta giorni dall’assunzione del lavoratore.
Le parti saranno promotrici di un’azione congiunta al fine di sensibilizzare imprese  e lavoratori apprendisti sulla necessità che le 16 ore siano effettuate nel primo corso utile, ovvero quello immediatamente successivo all’assunzione.

L’apprendista operaio, come tutti gli operai  nuovi assunti senza pregressa esperienza in cantiere, è destinatario della normativa delle 16 ore e pertanto deve frequentare il corso di 16 ore.

Le parti sociali chiariscono che le 16 ore di formazione vanno ricomprese nelle 24 ore di formazione esterna all’azienda che il CCNL fissa come quota minima di formazione esterna all’interno delle 120 ore complessive di formazione per l’apprendistato professionalizzante.

L’indicazione delle parti sociali è, per gli apprendisti, di far frequentare le 16 ore subito dopo l’assunzione (al primo corso utile). In questo modo l’Attestato di formazione rilasciato dalla Scuola Edile potrà avere una sorta di doppio valore:

–       permette all’impresa di dimostrare l’adempimento di quanto prescritto dall’art. 37 del D.lgs 81/08 (formazione alla sicurezza)

–       permette all’impresa di dimostrare di aver svolto 16 ore di formazione per l’apprendistato, (quale quota parte delle ore previste localmente, in base alle normative regionali)

 

3. Particolari categorie di lavoratori

DOMANDA

I collaboratori famigliari sono obbligati a frequentare le 16 ore?

RISPOSTA:

Il D.lgs 81/08 e s.m. all’art. 2, lettera a) così definisce il “lavoratore”:

a)    «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e’ equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Il lavoratore così definito (e i collaboratori famigliari risultano a tutti gli effetti “lavoratori”) è soggetto a tutti gli obblighi di formazione previsti all’art. 37 del medesimo D.lgs 81/08. Per un collaboratore famigliare che sta per iniziare a lavorare (o comunque entrato al lavoro dopo il 1° gennaio 2009) frequentare il corso di 16 ore è il modo migliore a disposizione dell’azienda per dimostrare l’assolvimento della formazione obbligatoria prevista all’art. 37 del D.lgs 81/08 e s.m..

DOMANDA:

I tirocinanti o stagisti sono obbligati a frequentare le 16 ore?

RISPOSTA:

Il D.lgs 81/08 e s.m. all’art. 2, lettera a) così definisce il “lavoratore”:

a)    «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e’ equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Il lavoratore così definito è soggetto a tutti gli obblighi di formazione previsti all’art. 37 del medesimo D.lgs 81/08.  Il tirocinante o stagista rientra senz’altro nella definizione di “lavoratore” ed è pertanto tenuto ad assolvere la formazione obbligatoria.

L’azienda che ospita un tirocinante o stagista (anche per periodi brevi o brevissimi) deve pertanto dimostrare con apposita certificazione l’assolvimento della formazione obbligatoria di cui al’art. 37 del D.lgs 81/08.

Frequentare il corso di 16 ore è per l’azienda il modo migliore per dimostrare l’assolvimento della formazione obbligatoria prevista all’art. 37 del D.lgs 81/08 e s.m.. Nel caso di un tirocinante o stagista il corso di 16 ore permette all’azienda di dimostrare di aver provveduto anche ad un minimo di formazione professionale alle operazioni di base del cantiere, assolutamente utile ad esempio per chi non ha nessuna precedente esperienza in edilizia.

DOMANDA:

Gli allievi delle Scuole Edili sono obbligati a frequentare le 16 ore ad inizio corso?

RISPOSTA:

Il D.lgs 81/08 e s.m. all’art. 2, lettera a) così definisce il “lavoratore”:

a)    «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e’ equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Risultando l’allievo di Scuola Edile (se usa laboratori e attrezzature di lavoro) equiparato al “lavoratore” , il legale rappresentante della Scuola Edile è soggetto agli obblighi formativi di cui all’art. 37 del D.lgs 81 e s.m.. La frequenza iniziale al corso di formazione di 16ore (o ad un modulo formativo ben identificabile e autonomamente certificato, anche diversamente strutturato e con eventuali adattamenti per quanto attiene i rischi mansionali, ma comunque assimilabile al corso 16 ore) permette alla Scuola Edile di dimostrare l’assolvimento degli obblighi di legge di cui  al citato art. 37 e risulta utile anche in previsione di eventuali successivi periodi di stage (tirocini formativi e di orientamento).

 

4. Dove, quando e come trovo il corso 16 ore?

Il rparagrafo che segue riporta il testo dei “Chiarimenti tra le parti sociali” sottoscritto in data 29.10.2008

Comunicazione nei tre giorni
Le parti concordano che le scuole edili effettuino una programmazione dei corsi di formazione per i lavoratori al primo ingresso con una  cadenza, almeno nel primo periodo settimanale.
Le scuole edili  dovranno informare  tempestivamente le imprese di tale programmazione, in modo tale da consentire alle stesse di programmare l’inserimento  dei lavoratori dandone comunicazione sollecita alla Cassa edile.
In tale modo i tre giorni per la comunicazione , seppure di calendario, non risulteranno incongrui per la predisposizione dei corsi, stante come detto, la loro programmazione quantomeno settimanale
.

DOVE:

In ogni provincia italiana presso la locale Scuola Edile.

QUANDO:

Di norma è disponibile una edizione corsuale ogni settimana con un calendario consultabile sul sito, sezione NUOVI INGRESSI.

COME:

Collegandosi, tramite il sito al sito della Scuola Edile della propria provincia e seguendo le indicazioni in esso contenuto. E’ assai semplice: basta compilare e inviare un modulo.

 

5. Che rapporto c’è tra le 16 ore e le 8 ore già previste nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto edile?

Il riquadro che segue riporta il testo dei “Chiarimenti tra le parti sociali” sottoscritto in data 29.10.2008

Armonizzazione con artt. 87 e 110 Ccnl con il Testo Unico Sicurezza
Le parti concordano che le 16 ore di formazione in pre-assunzione previste nell’allegato 21 del verbale di accordo devono ricomprendere le ore di formazione di cui agli artt.87 e 110 del contratto collettivo, collegate al primo ingresso nel settore.
Tale previsione è inoltre in linea con quanto previsto dall’art.37 del T.U. sulla sicurezza nel senso che il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e, fatti salvi eventuali adattamenti che potrebbero derivare dalla nuove statuizioni in materia da parte della  Conferenza Stato – Regioni, cosi come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

L’art. 87 del vigente CCNL prevede che gli obblighi di formazione con riferimento all’art. 22 D.lgs 626/94 (da intendersi oggi con riferimento all’art. 37 del D.lgs 81/08) vengano assolti on la frequenza ad un corso di 8 ore “in occasione:

– del primo ingresso nel settore,

– del cambiamento di mansioni,

– dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi”.

Il testo dei “Chiarimenti tra le parti sociali” sopra riportato chiarisce in modo definitivo che la frequenza al corso di “16 ore” ricomprende le otto ore di formazione di cui agli artt. 110  87, “collegate al primo ingresso nel settore”. Ciò significa che la frequenza al corso di 16 ore permette di adempiere gli obblighi di formazione previsti al momento del “primo ingresso nel settore ovvero – art 37 D.lgs 81/08 – “in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”, ma NON anche gli obblighi di formazione previsti ai successivi due trattini (cambiamento di mansioni, introduzione di nuove..) per i quali resta in vigore la previsione contrattuale dell’art. 87 (8 ore di formazione in orario di lavoro, che possono essere svolte dall’impresa o dalla scuola edile).

 

6. Il lavoratore da assumere ha una conoscenza dell’italiano assai scarsa. Posso iscriverlo?

il corso di 16 ore è stato programmato con modalità tali da minimizzare la quantità di conoscenze di lingua italiana necessarie per poterlo seguire: è prevalentemente pratico, utilizza in modo prevalente immagini, la comunicazione è attuata con forme linguistiche essenziali e dirette. Prevede inoltre la consegna ai lavoratori stranieri di un Glossario Multilingue (sei lingue) utile a comprendere tutti i testi in italiano permettendone la traduzione simultanea. Il Glossario è contenuto in un software “Babele” che viene installato sul telefono mobile del lavoratore prima dell’inizio del corso.

Nel caso di un lavoratore realmente e radicalmente privo di competenze linguistiche in italiano, si prevede di:

–       accoglierlo comunque al corso e ammetterlo alla frequenza

–       comunicare all’impresa a fine corso che il lavoratore, a causa della totale mancanza di capacità di comprensione della lingua italiana, non è stato in grado di seguire il corso e di conseguenza non si può rilasciare l’Attestato di frequenza

–       consigliargli la frequenza a corsi di alfabetizzazione

 

7. Come regolarsi per i lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 2009 che non hanno frequentato “la formazione in occasione della costituzione del rapporto di lavoro”?

Innanzitutto va verificato che il nuovo assunto dopo il 1 gennaio 2009 sia effettivamente un “nuovo ingresso” così come definito nell’accordo sindacale 28 ottobre 2008 (vedi sopra alla domanda 1. “Chi è obbligato a fare il corso 16 ore?”).

PRIMO CASO

L’impresa ha proceduto all’assunzione di un “nuovo ingresso”, ma non ha fatto frequentare il corso di 16 ore. Cosa deve fare a questo punto?

Risulta evidente che se, dopo il 1 gennaio 2009, l’impresa ha assunto un lavoratore di “primo ingresso” senza pregresse esperienze in cantiere edile e non ha attuato le procedure previste dal Contratto di Lavoro (comunicazione a Cassa Edile con almeno tre giorni di anticipo sull’assunzione e invio dell’assumendo al corso 16 ore prima dell’assunzione), non ha rispettato quanto il Contratto di Lavoro prescrive:

A questo punto però è interesse dell’impresa provvedere al più presto ad adempiere comunque a quanto prescritto dalla legge D.lgs 81/08 e s.m.i. all’art. 37, commi 1 e 4:

“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza…..(omissis). La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a)      della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;”

e sanzionato all’art. 55, comma 5, lett. c) del medesimo D.lgs 81/08:

“con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10…”

L’impresa provvederà pertanto prima possibile all’iscrizione del proprio dipendente al primo corso disponibile presso la Scuola Edile del proprio territorio. Con ciò evita eventuali sanzioni.

SECONDO CASO

L’impresa deve procedere forzatamente all’assunzione di un “nuovo ingresso”, ma non riesce, per motivi di calendario corsuale, a fargli frequentare il corso di 16 ore. Cosa deve fare?

Per vari motivi l’impresa ha urgenza di assumere il “nuovo ingresso” e non può o non intende attendere fino a dopo l’effettuazione del corso. Pertanto prima assume e subito dopo invia al corso. Anche in questo caso non attua le procedure previste dal Contratto di Lavoro (comunicazione a Cassa Edile con almeno tre giorni di anticipo sull’assunzione e invio dell’assumendo al corso di 16 ore prima dell’assunzione) e pertanto non rispetta quanto il Contratto di Lavoro prescrive.

È comunque interesse dell’impresa provvedere ad adempiere  quanto prescritto dalla legge, D.lgs 81/08 e s.m.i. all’art. 37, commi 1e 4:

 “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza…..(omissis). La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a)      della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;”

e sanzionato all’art. 55, comma 5, lett. c) del medesimo D.lgs 81/08:

“con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10…”

L’impresa provvederà pertanto all’iscrizione del proprio dipendente al primo corso disponibile presso la Scuola Edile del proprio territorio, contemporaneamente all’invio della Comunicazione (Unica Telematica) di legge al locale Centro per l’lmpiego. Potrà collegarsi tramite il sito nazionale, al sito della Scuola Edile della propria provincia e seguire le istruzioni

Con ciò evita eventuali sanzioni.

In ambedue i casi va rilevato che l’impresa, iscrivendo al corso 16ore un lavoratore già assunto (primo ingresso, assunto dopo il 1° gennaio 2009):

a)   non rispetta quanto prescritto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (comunicazione a Cassa Edile con tre giorni d’anticipo sull’assunzione e frequenza al corso prima dell’assunzione)

b)   deve sostenere il costo del lavoro del lavoratore nei due giorni di distacco dal lavoro per la frequenza al corso così come prescritto dal comma 12 dell’art 37 del citato D,lgs 81/08 e s.m.i., di seguito riportato:

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

 

In definitiva:

L’impresa che segue le indicazioni del Contratto di Lavoro (comunicazione anticipata a Cassa Edile e frequenza al corso di 16 ore prima dell’assunzione):

*   si garantisce il nuovo assunto sia in regola con gli obblighi formativi
fin dal primo minuto di lavoro (aspetto evidentemente molto importante),

*   evita di sostenere il costo aziendale delle due giornate di distacco dal lavoro,

*   rispetta in modo preciso il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

Pensarci prima, conviene!

 
 
 
 
 

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