L’art. 37 del D.lgs 81/08 e s.mi. (Testo Unico Sicurezza) prescrive precisi obblighi di formazione che iniziano dal momento della “costituzione del rapporto di lavoro” e sono penalmente sanzionati all’art. 55, c. 5, lett. c) del medesimo Decreto
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
………..
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
IL CORSO 16OREprima PERMETTE DI ADEMPIERE GLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE
IN MODO QUALIFICATO E A COSTO RIGOROSAMENTE ZERO
Visiona l’Attestato di Formazione base lavoratori